PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ E PIANO STRAORDINARIO DI CESSIONE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha il fine di promuovere la proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata e di reperire risorse per le nuove costruzioni e per la riqualificazione dei quartieri degradati. A tale scopo sono promossi piani di cessione generalizzata degli alloggi ERP esistenti e programmi straordinari di nuova costruzione e ristrutturazione dei quartieri e dei fabbricati degradati.

Art. 2.
(Piani di vendita).

      1. Sono compresi nei piani di vendita di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, tutti gli alloggi costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati.
      2. Gli IACP individuano, nel limite massimo del 10 per cento del proprio patrimonio, i fabbricati che, per particolari caratteristiche, devono essere esclusi dal piano di vendita di cui al comma 1.

Art. 3.
(Prezzo di vendita).

      1. Il prezzo degli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali degli

 

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alloggi medesimi. Al prezzo così determinato non si applicano riduzioni.
      2. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riclassificano il patrimonio degli IACP comunque denominati attribuendo agli alloggi la categoria A3 e la classe adeguata al tipo di fabbricato e alla sua ubicazione.

Art. 4.
(Soggetti aventi titolo all'acquisto).

      1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, gli assegnatari e i conviventi, i loro figli, anche se non conviventi, purché in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi ERP.
      2. Hanno titolo all'acquisto altresì gli eredi in linea retta fino al secondo grado, anche se non conviventi, purché abbiano mantenuto la detenzione dell'alloggio del de cuius e siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi ERP.
      3. Non è richiesto un periodo minimo di assegnazione dell'alloggio. L'assegnatario deve regolarizzare l'eventuale morosità prima dell'atto di cessione. Gli IACP sono esonerati dall'effettuare ulteriori verifiche sui requisiti soggettivi dell'assegnatario acquirente.

Art. 5.
(Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo).

      1. Possono regolarizzare la posizione di assegnatari tutti gli occupanti senza titolo o decaduti, esclusi gli occupanti abusivi, che dimostrino di possedere la residenza nell'alloggio al 1o gennaio 2005. La regolarizzazione si perfeziona con l'estinzione dell'eventuale morosità pregressa.

Art. 6.
(Versamenti in acconto).

      1. In attesa della formalizzazione degli atti di cessione, gli assegnatari interessati

 

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all'acquisto possono versare agli IACP il 30 per cento del prezzo dell'alloggio con diritto alla sospensione del pagamento del canone.

Art. 7.
(Mutui agevolati).

      1. Agli assegnatari che intendono acquistare l'alloggio, e che non abbiano superato la fascia reddituale di decadenza, sono concessi mutui bancari trentennali a tasso agevolato per l'intero importo del prezzo di vendita e degli oneri di trasferimento. Gli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.
(Trascrizioni).

      1. Ai fini della presente legge i notai e i conservatori sono autorizzati alla trascrizione degli atti di compravendita degli alloggi anche in pendenza della stipula della convenzione per la cessione dai comuni agli IACP del diritto di superficie, ovvero delle procedure di esproprio.

Capo II
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE

Art. 9.
(Utilizzazione dei fondi).

      1. Gli IACP destinano il 30 per cento dei fondi derivanti dalle vendite di cui al capo I per il risanamento dei quartieri e dei fabbricati che sono individuati, in accordo con i comuni, come più degradati dal punto di vista edilizio e sociale. Il 65 per cento dei fondi è destinato alla realizzazione di nuovi alloggi; il restante 5 per

 

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cento è destinato a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati.
      2. Le regioni stabiliscono i criteri di utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 e la loro attribuzione ai comuni.

Art. 10.
(Società miste).

      1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 9 gli IACP costituiscono con le associazioni degli imprenditori, con le imprese, e i loro consorzi, società di capitali cui affidare, in qualità di general contractor, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al presente capo.

Art. 11.
(Piani urbanistici).

      1. Al fine di localizzare gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 9 i comuni possono individuare le aree destinate ai medesimi interventi ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche se provvisti di piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, potendo individuare tali aree anche in zona agricola.
      2. Nelle aree di cui al comma 1 sono localizzate cubature residenziali e direzionali libere nella misura massima del 50 per cento di quelle destinate all'ERP da utilizzare secondo quanto previsto dagli articoli da 12 a 14.
      3. I comuni rilasciano il permesso di costruire nelle aree di cui al comma 1, sia per le cubature di ERP sia per quelle libere, nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità ai pareri sovracomunali richiesti, anche in pendenza dell'approvazione regionale.

Art. 12.
(Indennità di esproprio).

      1. I proprietari delle aree espropriate, in alternativa all'indennità di esproprio

 

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prevista dalla normativa vigente in materia, possono chiedere la retrocessione di cubature residenziali libere di cui all'articolo 11. Le cubature retrocesse non possono eccedere il 10 per cento delle cubature residenziali e non residenziali totali previste.

Art. 13.
(Opere di urbanizzazione).

      1. I comuni possono permutare le cubature libere di cui all'articolo 11 con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie alla funzionalità degli alloggi da costruire.

Art. 14.
(Premio di cubatura).

      1. I comuni possono permutare le cubature residenziali libere di cui all'articolo 11 ancora disponibili dopo la compensazione per gli espropri e per le opere di urbanizzazione con alloggi aventi le caratteristiche di ERP. Tali alloggi confluiscono nel patrimonio degli IACP comunque denominati.

Art. 15.
(Progettazione).

      1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia le società miste conferiscono gli incarichi di progettazione, il cui valore non eccede i 100.000 euro, a trattativa privata sulla base dell'unico requisito della comprovata esperienza del progettista.

Art. 16.
(Appalto di opere).

      1. Al fine di promuovere la crescita delle piccole imprese locali e di accelerare la realizzazione del programma straordinario di cui al presente capo, gli IACP e le

 

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società miste sono autorizzati ad appaltare i lavori di importo non superiore a 1.500.000 euro secondo le procedure di cui all'articolo 123 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, invitando alla gara le imprese con sede nell'ambito territoriale di competenza dello IACP e con certificazione rilasciata da società organismi di attestazione (SOA) non superiore a tale importo.
      2. Il limite per le procedure della licitazione semplificata è elevato da 750.000 euro a 1.500.000 euro; ad ogni gara sono invitate non più di trenta imprese; gli elenchi sono formati annualmente dalle imprese con sede nell'ambito territoriale dello IACP che fanno richiesta di inserimento nei predetti elenchi.

Capo III
CANONE DI LOCAZIONE

Art. 17.
(Determinazione del canone di locazione).

      1. Il canone di locazione degli alloggi ERP è ragguagliato al canone di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
      2. Le regioni stabiliscono i criteri di graduazione del canone di locazione determinato ai sensi del comma 1 in relazione alla situazione economica dell'assegnatario individuata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
      3. La percentuale di riduzione del canone non può essere superiore al 50 per cento.
      4. Le regioni individuano il canone di assistenza abitativa da applicare ai contratti di locazione da stipularsi tra gli IACP e gli assegnatari in condizione di particolare bisogno. Le regioni stabiliscono i criteri ai quali i servizi sociali dei comuni

 

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devono attenersi nell'individuare le situazioni di bisogno nonché le verifiche da effettuare, anche con l'ausilio degli organi preposti al controllo tributario, sulla situazione economica dell'assegnatario. Gli assegnatari che intendono usufruire delle agevolazioni di assistenza abitativa autorizzano i comuni a eseguire verifiche sul proprio conto volte all'accertamento della situazione economica del relativo nucleo familiare. I comuni possono avvalersi di controlli e di verifiche con la collaborazione del Corpo della guardia di finanza.
      5. I comuni integrano in favore degli IACP i canoni di locazione per la differenza tra il canone base decurtato del 50 per cento e il canone di assistenza abitativa.

Art. 18.
(Fondo di solidarietà).

      1. Al fine di contribuire all'integrazione da parte dei comuni del canone in favore degli assegnatari meno abbienti, è istituito presso ogni IACP un fondo di solidarietà.
      2. Gli IACP destinano il 20 per cento dei proventi per canoni di locazione all'alimentazione del fondo di solidarietà di cui al comma 1.
      3. Il fondo di solidarietà di cui al comma 1 è posto a disposizione dei comuni che, sulla base di comprovate esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario, integrano i canoni di locazione ai sensi dell'articolo 17. Il fondo è ripartito tra i comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza dello IACP in proporzione agli alloggi gestiti esistenti nel singolo comune.