1. La presente legge ha il fine di promuovere la proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata e di reperire risorse per le nuove costruzioni e per la riqualificazione dei quartieri degradati. A tale scopo sono promossi piani di cessione generalizzata degli alloggi ERP esistenti e programmi straordinari di nuova costruzione e ristrutturazione dei quartieri e dei fabbricati degradati.
1. Sono compresi nei piani di vendita di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, tutti gli alloggi costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati.
2. Gli IACP individuano, nel limite massimo del 10 per cento del proprio patrimonio, i fabbricati che, per particolari caratteristiche, devono essere esclusi dal piano di vendita di cui al comma 1.
1. Il prezzo degli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali degli
1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, gli assegnatari e i conviventi, i loro figli, anche se non conviventi, purché in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi ERP.
2. Hanno titolo all'acquisto altresì gli eredi in linea retta fino al secondo grado, anche se non conviventi, purché abbiano mantenuto la detenzione dell'alloggio del de cuius e siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi ERP.
3. Non è richiesto un periodo minimo di assegnazione dell'alloggio. L'assegnatario deve regolarizzare l'eventuale morosità prima dell'atto di cessione. Gli IACP sono esonerati dall'effettuare ulteriori verifiche sui requisiti soggettivi dell'assegnatario acquirente.
1. Possono regolarizzare la posizione di assegnatari tutti gli occupanti senza titolo o decaduti, esclusi gli occupanti abusivi, che dimostrino di possedere la residenza nell'alloggio al 1o gennaio 2005. La regolarizzazione si perfeziona con l'estinzione dell'eventuale morosità pregressa.
1. In attesa della formalizzazione degli atti di cessione, gli assegnatari interessati
1. Agli assegnatari che intendono acquistare l'alloggio, e che non abbiano superato la fascia reddituale di decadenza, sono concessi mutui bancari trentennali a tasso agevolato per l'intero importo del prezzo di vendita e degli oneri di trasferimento. Gli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio dello Stato.
1. Ai fini della presente legge i notai e i conservatori sono autorizzati alla trascrizione degli atti di compravendita degli alloggi anche in pendenza della stipula della convenzione per la cessione dai comuni agli IACP del diritto di superficie, ovvero delle procedure di esproprio.
1. Gli IACP destinano il 30 per cento dei fondi derivanti dalle vendite di cui al capo I per il risanamento dei quartieri e dei fabbricati che sono individuati, in accordo con i comuni, come più degradati dal punto di vista edilizio e sociale. Il 65 per cento dei fondi è destinato alla realizzazione di nuovi alloggi; il restante 5 per
1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 9 gli IACP costituiscono con le associazioni degli imprenditori, con le imprese, e i loro consorzi, società di capitali cui affidare, in qualità di general contractor, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al presente capo.
1. Al fine di localizzare gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 9 i comuni possono individuare le aree destinate ai medesimi interventi ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche se provvisti di piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, potendo individuare tali aree anche in zona agricola.
2. Nelle aree di cui al comma 1 sono localizzate cubature residenziali e direzionali libere nella misura massima del 50 per cento di quelle destinate all'ERP da utilizzare secondo quanto previsto dagli articoli da 12 a 14.
3. I comuni rilasciano il permesso di costruire nelle aree di cui al comma 1, sia per le cubature di ERP sia per quelle libere, nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità ai pareri sovracomunali richiesti, anche in pendenza dell'approvazione regionale.
1. I proprietari delle aree espropriate, in alternativa all'indennità di esproprio
1. I comuni possono permutare le cubature libere di cui all'articolo 11 con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie alla funzionalità degli alloggi da costruire.
1. I comuni possono permutare le cubature residenziali libere di cui all'articolo 11 ancora disponibili dopo la compensazione per gli espropri e per le opere di urbanizzazione con alloggi aventi le caratteristiche di ERP. Tali alloggi confluiscono nel patrimonio degli IACP comunque denominati.
1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia le società miste conferiscono gli incarichi di progettazione, il cui valore non eccede i 100.000 euro, a trattativa privata sulla base dell'unico requisito della comprovata esperienza del progettista.
1. Al fine di promuovere la crescita delle piccole imprese locali e di accelerare la realizzazione del programma straordinario di cui al presente capo, gli IACP e le
1. Il canone di locazione degli alloggi ERP è ragguagliato al canone di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
2. Le regioni stabiliscono i criteri di graduazione del canone di locazione determinato ai sensi del comma 1 in relazione alla situazione economica dell'assegnatario individuata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. La percentuale di riduzione del canone non può essere superiore al 50 per cento.
4. Le regioni individuano il canone di assistenza abitativa da applicare ai contratti di locazione da stipularsi tra gli IACP e gli assegnatari in condizione di particolare bisogno. Le regioni stabiliscono i criteri ai quali i servizi sociali dei comuni
1. Al fine di contribuire all'integrazione da parte dei comuni del canone in favore degli assegnatari meno abbienti, è istituito presso ogni IACP un fondo di solidarietà.
2. Gli IACP destinano il 20 per cento dei proventi per canoni di locazione all'alimentazione del fondo di solidarietà di cui al comma 1.
3. Il fondo di solidarietà di cui al comma 1 è posto a disposizione dei comuni che, sulla base di comprovate esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario, integrano i canoni di locazione ai sensi dell'articolo 17. Il fondo è ripartito tra i comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza dello IACP in proporzione agli alloggi gestiti esistenti nel singolo comune.